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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI

Premesse

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate “Condizioni Generali”) unitamente alle eventuali condizioni particolari di contratto contenute nell’offerta contrattuale disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione di tutti i servizi attualmente forniti da Bluetensor S.r.l. (di seguito “Fornitore”). L’accettazione delle presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito https://bluetensor.ai/it/home-it/, è requisito necessario ed indispensabile per l’erogazione e fruizione dei servizi offerti dal Fornitore. Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, il cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle presenti, che verranno in futuro adottate e contestualmente pubblicate dal Fornitore.

Definizioni:

a) ”Bluetensor” – la società che assume la qualità di appaltatrice del contratto ossia, Bluetensor S.r.l. (C.F./P.iva 02525420226 , in persona del suo legale rappresentante Ing. Jonni Malacarne, con sede in Via Primo Maggio 9, 38123 Trento (TN);

b) “Cliente” – la persona giuridica, associazione, fondazione, ente pubblico e, in generale, qualsiasi soggetto giuridico che assume la qualità di Committente;

c) “Parti” – Bluetensor Srl e il Cliente;

d) “Condizioni Generali”- le presenti condizioni generali di contratto;

e) “Software” – insieme di programmi che permette al computer di eseguire le attività ed operazioni richieste;

f) “Servizi”- l’insieme dei servizi offerti da Bluetensor;

g) “Opera”- il prodotto realizzato da Bluetensor e commissionato dal Cliente per lo sviluppo dei Servizi offerti da Bluetensor;

h) “Bug”- errore nella scrittura del Software applicativo e/o della Mobile App;

i) “Codice sorgente”- è il codice attraverso cui si scrive il programma.

1 – Oggetto del contratto

1.1 L’oggetto del contratto è costituito dal complesso di servizi informatici – oggetto di disciplina contrattuale unitaria – che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nell’offerta contrattuale allegata alle presenti condizioni e, più in particolare, nella serie degli Allegati, con gli standard e i livelli di servizio stabiliti mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il personale e le risorse qualificate e di specializzazione tecnica necessaria e sufficiente a garantire i sopra richiamati livelli.

1.2 Nell’oggetto del contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte etc., i cui costi saranno interamente trasferiti al Cliente in base alle tariffe ad esso comunicate.

2 – Obblighi del Fornitore

2.1 Il Fornitore, per tutta la durata del contratto, si obbliga, nei confronti del Cliente ad erogare i servizi specialistici dettagliatamente descritti nelle proposta/e contrattuale/i, allegata/e al contratto , e a raggiungere gli standard ed i livelli di servizio ivi stabiliti nel tempo concordato durante l’avviamento del servizio.

2.2 Per erogare i servizi oggetto del contratto il Fornitore si impegna a: a) porre in essere le attività necessarie; b) fornire le eventuali risorse materiali; c) fornire le idonee figure professionali per mettere in esercizio ed eventuale gestione del sistema realizzato per il Cliente. Sono escluse tutte le infrastrutture ed i sistemi già in possesso del Cliente.

2.3 In costanza di rapporto il Fornitore avrà la facoltà di offrire al Cliente – e questi avrà la facoltà di accettare – ulteriori servizi, non contemplati nelle richiamate offerte. Per tali servizi aggiuntivi le parti concorderanno il corrispettivo che spetterà al Fornitore. Anche siffatte prestazioni, inserendosi nel quadro dei rapporti instaurati con il contratto, saranno disciplinate, per tutto quanto non specificamente convenuto dalle parti, dalle clausole del presente contratto.

2.4 Il Fornitore si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel C.C.N.L. dei lavoratori di categoria. La gestione dell’attività del personale del Fornitore presso la/e propria/e sede/i si intende svolta a suo esclusivo rischio e responsabilità e non implica responsabilità del Cliente, né riconoscimento di applicabilità delle norme di cui alla Legge 23 ottobre 1960, n.1369 o analoghe.

3 – Obblighi del Cliente

3.1 Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del contratto. Il Cliente, inoltre, si rende responsabile dei dati forniti al Fornitore e della completezza delle informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. 

3.2 Qualora fosse prevista l’installazione di apparecchiature del Fornitore, o dei suoi fornitori, presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà: a) Custodire le suddette apparecchiature date in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali ottimali; b) Garantire di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’utilizzo delle suddette sedi (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.), mantenendo comunque a proprio carico tutti gli oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze e autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse; c) Rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi, rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature e relativo software. Tali apparecchiature deteriorate o perse non concorreranno alla determinazione del livello di servizio fino al completamento della sostituzione o riparazione. Il personale del Cliente si atterrà alle norme di sicurezza vigenti nei locali del Fornitore da questa comunicate.

3.3 Nell’eventualità che alcune apparecchiature di supporto, secondo l’accordo delle parti, dovessero venire ubicate presso i locali del Cliente, quest’ultimo provvederà, sopportandone i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza ed eventuale materiale di consumo.

3.5 Il Cliente impiegherà risorse idonee a garantire, nel rispetto dei piani di lavoro definiti e concordati, quanto necessario relativamente a: a) supporto alla fase di analisi preliminare e dettagliata; b) supporto alla realizzazione della fase di progettazione tecnica; c) Predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativi e quanto necessario per l’esecuzione del Servizio; d) assistenza al personale del Fornitore in fase di installazione; e) fornitura della documentazione esistente, possibilmente aggiornata, per la gestione del servizio corrente.

3.6 Il Cliente informerà i propri fornitori della legittimazione del Fornitore per ottenere dai terzi le prestazioni ritenute necessarie. 

4 – Qualità del servizio e segnalazione vizi e/o difformità

La corretta e regolare esecuzione dei Lavori sarà accertata attraverso la validazione del software o degli eventuali rilasci previsti da parte del cliente mediante la sperimentazione dei supporti. La validazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna, tempo oltre al quale in mancanza di segnalazioni lo step sarà considerato validato. Il Cliente si impegna ad accettare definitivamente i lavori all’esito della correzione da parte del Fornitore di eventuali Bug, vizi e/o difformità segnalate. Al momento dell’accettazione le Parti sottoscriveranno un Verbale di accettazione dei lavori controfirmato da ciascuna di esse. Il Cliente non potrà rifiutarsi di accettare l’Opera se la medesima funziona in conformità alle specifiche fornite nella Scheda tecnico – descrittiva. Il Cliente si impegna a comunicare eventuali Bug, vizi e/o difformità dell’Opera, a Bluetensor tramite mail; tali Bug, vizi e/o difformità dovranno essere rilevati e segnalati al Fornitore prima della sottoscrizione del Verbale di accettazione dell’Opera o nei 60 giorni successivi. Eventuali Bug, vizi e/o difformità dell’Opera comunicati successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, sono da considerarsi richieste di modifica dell’Opera realizzata e verranno regolamentate da apposito contratto scritto a parte.

5- Responsabilità e garanzie

5.1 Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione. Sono esclusi i casi di errori od omissioni determinanti del Cliente – anche nel trasferimento dei dati al Fornitore – o di malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili esclusivamente al Cliente o qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute dal Fornitore o qualora il Cliente abbia modificato il suo ambiente informatico – reti, server e workstation incluse – ad insaputa del Fornitore o abbia comunque dato indicazioni errate o incomplete. È fatta salva la diligenza del Fornitore nel segnalare tali anomalie al Cliente. Il Fornitore si impegna altresì a prestare l’assistenza e le garanzie previste in virtù della propria prestazione. 

5.2 Il Fornitore garantisce al Cliente che, per l’erogazione dei servizi, esso si varrà di figure professionali in numero sufficiente e adeguate al servizio da prestare.

5.3 Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali del Cliente, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti. 

5.4 Tutti i dati, i programmi, i supporti di memorizzazione e gli altri materiali forniti dal Cliente al Fornitore, in funzione dell’erogazione dei servizi, saranno eliminati o restituiti, su richiesta del Cliente e dietro pagamento al Fornitore delle eventuali spese sostenute a fronte di tale eliminazione, alla data di estinzione del presente rapporto. 

5.5 Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente, risultando dette dichiarazioni e garanzie elemento essenziale del Contratto senza il quale il Cliente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso, quanto segue: i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell’attività commerciale; ii) di disporre dello specifico know-how, di tutte le risorse e le capacità tecniche, economiche e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta prestazione del Servizio di cui al presente Contratto; iii) di possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità delle attività che si obbligano a svolgere; iv) di aver studiato, compiendo ogni più opportuna indagine e verifica, anche tecnica, la fattibilità delle prestazioni richieste, nonché di aver valutato tutti i rischi e gli oneri connessi alle suddette prestazioni e di aver ritenuto idonei, remunerativi e convenienti i corrispettivi di cui al presente accordo e comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti; v) di disporre e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze necessarie e richieste da qualsiasi normativa vigente ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto.

5.6  Il Cliente dichiara e garantisce espressamente, risultando dette dichiarazioni e garanzie elemento essenziale del Contratto senza il quale il Fornitore non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell’attività o altre circostanze che possano pregiudicarne la solvibilità o ostacolare lo svolgimento di regolare attività.

6 – Limitazione di responsabilità 

6.1 Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per disservizi, interruzioni del Servizio e/o danni derivanti da cause non imputabili a quest’ultimo, quali caso fortuito, forza maggiore (incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, etc.) e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impediscano, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di Contratto.

6.2 Il Fornitore non assume nessuna responsabilità sul corretto funzionamento e sulle prestazioni promesse dai produttori del software di base utilizzato per creare gli ambienti operativi e gestionali (ad es.: sistemi operativi, software per database, software per le reti, posta elettronica, packages di varia natura, applicazioni sviluppate in casa dal Cliente o da terzi per conto del Cliente con esclusione di quelli sviluppati dal Fornitore).

6.3 Il Cliente utilizza il Servizio a proprio rischio, esonerando il Fornitore nei confronti di ogni parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo non esclusivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare il Servizio e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità.

6.4  La misura della penale a fronte della responsabilità contrattuale del Fornitore, per ogni prestazione e fornitura oggetto del contratto e per ogni anno di durata dello stesso, e purché tale responsabilità non derivi da inadempimenti dolosi o gravemente colposi, non potrà eccedere il 20% del compenso annuale dei servizi resi. In particolare, rimane esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi in conseguenza dell’uso o del mancato uso dei programmi o del servizio.

7 – Riservatezza 

7.1 Il Fornitore garantisce di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

7.2 Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all’interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza dei dati e a garantire l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati riservati con particolare riferimento al Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018. Le Parti si impegnano a far rispettare quanto previsto nel presente articolo a dipendenti, collaboratori, sub-fornitori e, in generale, a tutti coloro che direttamente o indirettamente,possano venire a conoscenza delle informazioni, in esecuzione di obblighi discendenti dalla realizzazione dell’Opera e/o per l’espletamento del Servizio.

7.3 Il Fornitore dovrà assicurare – in ciò assumendo anche l’impegno per il fatto dei propri dipendenti – la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione, di qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell’interesse del Cliente.

7.4 Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto cui pervengono: i) ne fosse già in legittimo possesso come dato certo; ii) le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il vincolo della soggezione al segreto.

7.5 Gli obblighi di riservatezza nei precedenti commi resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto e per il periodo di mesi 24 successivi alla sua cessazione.

7.6 Il Fornitore avrà la facoltà di indicare il Cliente quale esempio di “caso di successo” a sostegno della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che pubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione ai sensi del Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

8 – Autorizzazione al subappalto

Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel contratto, rimane inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi o professionisti da esso selezionati.

9 – Compensi e modalità di pagamento

9.1  I compensi previsti per le prestazioni del Fornitore sono determinati nell’offerta contrattuale.

9.2 L’eventuale cessazione, cancellazione, soppressione di uno o più servizi offerti dal Fornitore al Cliente non comporterà automaticamente un frazionamento aritmetico del prezzo previsto, ma sarà oggetto di una trattativa delle parti.

9.3 La fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell’offerta contrattuale. Il Cliente pagherà l’IVA sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge. Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota. 

10 – Ritardato pagamento ed interessi moratori 

10.1 Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti, saranno dovuti gli interessi di mora per il periodo di ritardo, calcolati in base a quanto disposto dal d.lgs. 192/2012, facendo riferimento all’ultima tabella aggiornata per la determinazione tasso applicabile.

10.2 Decorso inutilmente il termine di pagamento delle fatture, il Fornitore potrà altresì sospendere, previa comunicazione al Cliente effettuata a mezzo pec o a mezzo raccomandata a/r, in modo totale o parziale l’erogazione dei Servizi forniti. In questo caso, la ripresa del Servizio è subordinata all’estinzione della morosità attualizzata con i correnti interessi. 

11 – Durata del contratto 

11.1 La durata del contratto è determinata nell’offerta contrattuale allegata; entrambe le parti avranno facoltà di recedere, per iscritto, con un preavviso di 60 giorni attraverso raccomandata A/R o pec da inviare all’indirizzo  bluetensor@legalmail.it. 

11.2 Pacifico risulta il fatto che alla data del recesso ogni pagamento previsto fino a quel momento dovrà essere effettuato correttamente. 

12 – Contratto di manutenzione

12.1 Qualora previsto, il contratto di manutenzione avrà durata 12 mesi con tacito rinnovo alla scadenza. Resta salva la facoltà di entrambe le Parti di recedere dallo stesso con un preavviso di 2 mesi da inviare tramite raccomandata scritta o tramite PEC all’indirizzo: bluetensor@legalmail.it. 

12.2 In merito a corrispettivo ed eventuale frazionamento dello stesso si rimanda a quanto pattuito nella specifica Offerta commerciale. 

12.3 Il Fornitore si impegna a garantire una teleassistenza dedicata durante i canonici orari d’ufficio (8 h x 5 gg.) e ad intervenire per risolvere il problema in modo rapido in accordo con il cliente.

12.4 Il Cliente si impegna a garantire una connessione remota per l’intervento tecnico di teleassistenza del Fornitore.

13 – Titolarità codici sorgente e proprietà industriale

13.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alle proprie Opere secondo le disposizione della legge sul diritto d’autore (L. 633/41 come integrata dal D.lgs. 518/82). Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background. Con quest’ultimo termine si intende: ogni bene immateriale e diritto protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, inclusi i segreti commerciali oltre che le opere dell’ingegno, quali software e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii e delle norme internazionali in materia di copyright, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto oggetto del presente Contratto. 

13.2 BLUETENSOR S.R.L. garantisce, sotto la sua responsabilità, che il Software e qualunque risultato, dato, informazione, materiale utilizzato per la sua realizzazione e per l’esecuzione delle Attività non viola, per nessun titolo o ragione, diritti di terzi.

14 – Divieto di concorrenza

14.1 Le parti si impegnano a non svolgere in alcun modo – diretto o indiretto – pratiche di concorrenza a danno l’una dell’altra.

14.2 Le parti si impegnano altresì a non assumere nessun membro del personale dell’altra Parte senza aver ottenuto un permesso scritto da parte di quest’ultima durante il periodo di durata del Contratto e nei dodici mesi successivi alla sua risoluzione.

15 – Risoluzione del contratto

15.1 Di fronte all’inadempimento di una parte alle obbligazioni previste dal contratto l’altro contraente potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione specifica e circostanziata, all’inadempiente di porvi rimedio entro il termine perentorio di 30 gg. Qualora la parte intimata, entro tale termine perentorio, non abbia provveduto a porre rimedio all’inadempimento contestatogli, la parte intimante potrà comunicare per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il contratto o una parte autonoma di esso – con riferimento agli obblighi disciplinati nelle sezioni più avanti descritte – a norma dell’art. 1456 c.c.; e ciò a condizione che la violazione riguardi gli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la quantità dei servizi da erogare, il pagamento dei corrispettivi, il segreto aziendale e la riservatezza dei dati, la tutela della proprietà intellettuale, le garanzie prestate da Fornitore.

15.2 Il diritto di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell’art. 1456 c.c., nelle circostanze suddette, resta esercitabile in qualunque momento se la parte inadempiente non ponga rimedio all’inadempimento. 

15.3 Ognuna delle parti avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza onere alcuno, dal Contratto, se l’altra parte è sottoposta a procedura concorsuale, risulta manifestamente insolvente o è messa in liquidazione anche volontaria.

16 – Cessione del contratto

Il contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell’altra parte, fatta eccezione per la cessione del credito. 

17 – Trattamento e protezione dei dati personali

17.1 Il Fornitore si impegna, nell’esecuzione del presente Contratto e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (Normativa Privacy), osservando misure organizzative e tecniche adeguate idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività del Cliente in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento 2016/679 per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati

17.2 Il Cliente garantisce al Fornitore che tutti i dati che vengono trasferiti allo stesso per la gestione del proprio sistema sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione privacy vigente (in particolare ai sensi del Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e nomina il Fornitore incaricato del trattamento di tali dati. Il Fornitore pertanto può, in esecuzione del Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dal Cliente. 

17.3 Nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore potrà avere accesso a (e, per l’effetto, effettuare attività di trattamento di) dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, di soci, clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori o contatti in generale del Cliente; a tale riguardo, il Fornitore prende atto che il Cliente agisce quale titolare del trattamento nei confronti degli interessati ai quali i medesimi dati si riferiscono. 

17.4 Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di inadempimenti del Cliente in ambito privacy. 

17.5 I dati personali forniti al Fornitore verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto sussistente tra le parti e dalla legge.

17.6 Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa. 

17.7 I dati personali del Fornitore potranno essere comunicati a banche, istituti di credito, Società di spedizione, ente poste ed, in genere, ai soggetti della cui opera il Cliente si avvale per l’esecuzione delle obbligazioni del contratto o per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge.

17.8 In considerazione di tutto quanto precede il Fornitore viene individuato dal presente contratto quale responsabile del trattamento in relazione ai dati personali di cui sopra; nella sua qualità di responsabile del trattamento, il Fornitore si impegna ad effettuare qualsiasi attività di trattamento di dati personali nel pieno rispetto delle finalità e delle modalità di trattamento nonché delle misure di sicurezza prescritte.

18 – Miscellanea

18.1 Comunicazioni e modifiche – i) Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al contratto verranno effettuate e spedite per iscritto all’indirizzo fornito dal Cliente al Fornitore e viceversa (anche tramite pec). ii) Nessuna modifica o postilla al contratto avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.

18.2 Elezione di domicilio – Le Parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi sociali. Per le comunicazioni di servizio derivate dall’esecuzione del contratto varranno le domiciliazioni notificate senza vincolo di particolari formalità dai responsabili di contratto. 

18.3 Premesse, allegati ed interpretazione del contratto – i) Le parti si danno reciprocamente atto che le premesse e gli Allegati alle presenti Condizioni Generali devono intendersi come parte integrante delle stesse e, quindi, di qualsiasi contratto stipulato dal Fornitore. ii) In caso di conflitto fra le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle diverse eventualmente convenute per iscritto fra le parti nell’offerta contrattuale, queste ultime prevalgono ex art 1342 c.c. 

19 – Foro competente

Le Parti tenteranno in buona fede di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, anche attraverso l’utilizzo degli appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Ove, ciò nonostante, non fosse possibile pervenire ad una soluzione amichevole, per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, ad esclusione dei diritti la cui competenza per materia non è derogabile per accordo tra le Parti.